Descrizione
Tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del comune di Pietraroja (BN) dovranno provvedere alla pulizia del ciglio stradale.
Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o
limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la correttafruibilità e funzionalità della strada;
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle
pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;
- Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o
pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi confinanti con le strade
dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell’anno. Controlli sul rispetto
dell’ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, dalla
Polizia Provinciale e dal personale addetto al servizio di Polizia Stradale sulle strade provinciali e, in
generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall’art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli
uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.
In caso di inadempimento da parte dei privati cittadini si procederà all’esecuzione d’Ufficio e le relative
spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l’applicazione della sanzione amministrativa
a norma di legge. La presente Ordinanza, viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale e presso i principali siti della Pubblica Affissione Comunale per 60 giorn